Gift Bottega Verde da € 10,00

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Gift Card prepagata Bottega Verde da € 10,00

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Descrizione

Carta Prepagata Bottega Verde

Carta Prepagata BOTTEGA VERDE

Bottega Verde è nata nel 1972 a Pienza, in Italia, come piccola erboristeria che fin dagli inizi si è impegnata nella ricerca di prodotti cosmetici a base di principi attivi naturali. Nel 1986 viene aperto il primo punto vendita mono marca che condurrà Bottega Verde a divenire il primo gruppo in Italia per numero di negozi di cosmetica[3]. Nel 2000 ha iniziato l’espansione all’estero, avviando oltre ottanta punti vendita in Europa e negli Stati Uniti. Mentre nel 2011 è stato inaugurato a Modena il primo centro benessere di Bottega Verde: Naturalmente Spa.[4]

Nella creazione e nello sviluppo dei suoi prodotti Bottega Verde unisce la sua ricerca per la qualità naturale con le più avanzate tecnologie. Il Laboratorio di Ricerca & Sviluppo Bottega Verde collabora con le Università di Milano e di Ferrara.[5]

Carta Prepagata Bottega Verde, la Gift Card ecologica.

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Informazioni aggiuntive

➡️ Categoria GIFT CARD

,

➡️ Gift Card

Carta Digitale, Vaucher Elettronico

Come Funziona

La Gift Card Bottega Verde è cumulabile e spendibile in un’unica soluzione.
Le Gift Card Bottega Verde sono utilizzabili solo nei negozi aderenti non è utilizzabile per acquisti sul sito e-commerce.
Bottega Verde è l’azienda n. 1 in Italia nella produzione e vendita di cosmetici a base di principi attivi naturali. Con oltre 400 punti vendita sul territorio nazionale propone un assortimento completo che copre tutte le esigenze di benessere e trattamento. Validità 6 mesi.
Per informazioni visita www.bottegaverde.it.

Per le Aziende

Le gift card multiuso, che comprendono buoni spesa, benzina e carte prepagate, per la legislazione italiana sono considerate beni in natura.

I beni in natura non sono soggetti a contribuzione e/o tassazione né per l’azienda che li eroga, né per chi li riceve.

  • Contributi welfare unilaterali: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Per l’azienda sono al 100% deducibili per importi entro la soglia dei fringe benefit (258,23€ all’anno) o quando l’erogazione avviene come adempimento di un obbligo definito in un regolamento aziendale; in assenza del regolamento aziendale è ammessa la deducibilità entro il limite del 5/1000 del costo del lavoro indicato in bilancio.
  • Conversione del premio di risultato: i vantaggi fiscali sono previsti per i dipendenti con redditi annui inferiori a 80.000€ e per un importo convertito di massimo € 3000 all’anno per dipendente. Come per i contributi welfare CCNL, quando il premio di risultato viene convertito in welfare, per l’azienda è prevista la piena deducibilità e per il dipendente gli importi convertiti non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali nel caso di conversione di premio di risultato è inoltre ammessa la possibilità di superare le soglie di deducibilità normalmente previste per la previdenza complementare (€ 5.164,57) e l’assistenza sanitaria integrativa (€ 3.615,20). Per i lavoratori con reddito superiore a € 80.000 annui gli accordi possono prevedere il riconoscimento del premio sotto forma di welfare, con la conseguente attribuzione dei medesimi benefici fiscali previsti per i dipendenti con redditi inferiori a 80.000€ annui, solo nel caso in cui non sia prevista come alternativa la sua conversione monetaria.
  • Contributi welfare CCNL: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali e per l’azienda sono costi aziendali deducibili al 100%

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